L’avviso di accertamento basato sul “redditometro” può essere efficacemente contrastato dal contribuente dimostrando che gli acquisti contestati sono stati effettuati con il supporto economico del coniuge. A tal fine, però, non è sufficiente il mero richiamo alle potenzialità reddituali del coniuge. Occorre invece documentare l’effettivo utilizzo e consistenza degli apporti patrimoniali.
È quanto emerge dalla sentenza 21 ottobre 2015, n. 21362, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
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Redditometro. Contributo economico del coniuge (124 kB)
Redditometro. Contributo economico del coniuge - Giustizia e sentenze n. 86 - 2015
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