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Con l’ordinanza n. 25710 del 22 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che la particolare ipotesi di responsabilità posta dall'art. 36 D.P.R. 602/73 a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, ha natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti.
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