È nulla la cartella di pagamento relativa all’IVA non pagata da una S.r.l. e indirizzata al suo ex amministratore. Lo si ricava dalla lettura dell’ordinanza n. 8696/2025 della Corte di cassazione (Sez. T), pubblicata il 2 aprile
Il caso
In breve, il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento per l’IVA precedentemente richiesta con avvisi di accertamento notificati alla sola società di cui era stato amministratore fino al 2006.
L’impugnazione si è basata sull’assunto dell’assenza di valida notifica degli atti impositivi nei confronti dell’ente, notifica, peraltro, avvenuta nel 2015, quando il ricorrente era cessato ormai da molto tempo dalla carica societaria, non potendo perciò essere chiamato a rispondere - in virtù della contestata cartella - di atti impositivi emessi nei riguardi della persona giuridica.
Ebbene, l’adita Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, la controversia è approdata in Cassazione, dove il contribuente ha ottenuto una schiacciante vittoria sull’Ufficio, posto che gli Ermellini hanno – decidendo nel merito – annullato la cartella in questione.
Ragioni della decisione pro-contribuente
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che il ricorrente, non essendo il reale destinatario degli avvisi - quindi non essendo né legittimato né tenuto a impugnare gli atti impositivi rivolti alla società - ha correttamente impugnato la cartella con la quale gli stessi, frattanto trasposti nel ruolo, venivano messi in esecuzione nei suoi confronti.
Nella specie è dunque mancato un accertamento tributario nei confronti dell’ex amministratore, quale persona fisica.
Ciò posto, il Supremo Collegio ha osservato che non può configurarsi in linea astratta una responsabilità diretta del ricorrente in relazione al pagamento delle imposte evase dalle società, dovendosi escludere una responsabilità solidale dell’amministratore nell’obbligazione tributaria di una società di capitali.
Quest’ultima è infatti caratterizzata da un’autonomia patrimoniale perfetta, la quale implica l’esclusiva imputabilità alla società dell’attività svolta in suo nome e dei relativi debiti; e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società, con eccezione per l’ipotesi contenuta nell’art. 36 del D.P.R. 602 del 1973 relativamente ai liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione.
Detta ipotesi di responsabilità per obbligazione propria “ex lege” ha, peraltro, natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.; l’art. 36 cit. non pone, invero, alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti (Cass., Sez. Un., n. 2079 del 1989; Cass. n. 2767 del 1989). L’azione di responsabilità è esercitabile, in particolare, ai sensi dell’art. 36, comma 4, D.P.R. n. 602 del 1973, nei confronti degli amministratori che abbiano compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. La norma di cui all’art. 36 cit., avendo natura derogatoria ed essendo peraltro connotata da specialità, non è naturalmente estendibile “tout court” al di fuori del perimetro da essa specificamente tracciato.
Nel caso di specie tale peculiare ipotesi di responsabilità dell’amministratore non è stata dedotta e neppure è stata allegata la sussistenza dei relativi elementi costituivi, sicché la Corte ha potuto escludere una responsabilità diretta dell’ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società.
Non esiste, in definitiva, come chiarito ancora di recente da Cass. n. 8811 del 2021, una responsabilità degli amministratori (anche di fatto) per i debiti fiscali della società, mancando una norma che indichi una sorta di successione o coobbligazione dei debiti tributari, della società, a carico dei suoi amministratori.
I Magistrati di Piazza Cavour hanno dunque cassato la sentenza di secondo grado e, in accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, annullato la cartella di pagamento, con addebito all’Agenzia delle Entrate delle spese dell’ultimo grado di giudizio.
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