L’Agenzia delle Entrate può procedere con l’accertamento parziale ex artt. 41 bis D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72 in virtù di ogni tipo di segnalazione atta a far ritenere la sussistenza d’introiti non dichiarati o dichiarati solo in parte provenienti da organi a lei esterni, come ad esempio la Guardia di finanza. È quanto emerge dalla sentenza 10 febbraio 2016, n. 2633, della Sezione Tributaria della Corte Cassazione.
Il presupposto dell’accertamento parziale, ha spiegato la Corte, non è quello del "notevole grado di certezza degli elementi segnalati", ma esclusivamente il dato formale estrinseco che la comunicazione degli elementi a fondamento della pretesa provenga da organi o enti distinti ed esterni dall'Amministrazione finanziaria procedente, indipendentemente dalla maggiore o minore complessità delle indagini che hanno portato all’acquisizione di tali elementi.
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Rettifiche parziali. Presupposti (184 kB)
Rettifiche parziali. Presupposti - Giustizia e sentenze n. 16 - 2016
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