Le uniche perdite utilizzabili nel consolidato sono quelle maturate dalle società partecipanti in costanza di regime, mentre quelle anteriori all'esercizio dell'opzione sono sottratte al regime di circolazione delle perdite proprie del consolidamento. Pertanto, le consolidate devono, dapprima, compensare le perdite anteriori all'ingresso nel consolidato con il proprio reddito, per poi trasferire il "saldo", se positivo, alla consolidante. La compensazione di perdite pregresse all'esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale, non può essere realizzata neppure mediante l'effettuazione delle rettifiche di consolidamento da parte della consolidante.
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Riporto perdite pregresse consolidato (285 kB)
Riporto perdite pregresse consolidato - Fiscal Sentenze n. 124 - 2021
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