Con l’ordinanza n.14853 dell’11 maggio 2022 la Corte di Cassazione ha ritenuto che il professionista che detiene in locazione lo studio dove esercita l’attività non possa detrarre l’Iva per le spese di ristrutturazione sostenute.
Indice argomenti
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Premessa
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Il fatto oggetto dell’ordinanza della Cassazione n.14853/2022
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Il pensiero degli Ermellini
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