La Corte di cassazione ha recentemente affermato in principio di diritto in base al quale, «in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell’onere della prova non risultano mutate per effetto della nuova norma introdotta dall’art. 6 della legge n. 130/22, ovvero il comma 5-bis dell’art. 7 d.lgs. n. 546/92, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione dell’onere probatorio, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, disciplinate dagli artt. 2727 e ss. cod. civ., con norme di carattere sostanziale, la cui modifica potrebbe, comunque, valere solo per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, ossia il 16 settembre 2022, operando la regola generale dell’art. 11 delle preleggi, in difetto di norme transitorie».
Indice argomenti
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Il principio di diritto e brevi cenni sulla presunzione
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Il caso: residenza all’estero e interposizione fittizia
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I motivi di ricorso accolti
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Ragioni della decisione
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Focus di giurisprudenza sul nuovo regime dell’onere della prova nel giudizio tributario
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