In presenza di una convenzione internazionale, l’Italia ha potestà impositiva sui redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia, solo in presenza di una “base fissa”. Le Convenzioni, una volta recepite nel nostro ordinamento interno con legge di ratifica, acquistano il valore di fonte primaria. In base alle stesse Convenzioni, i redditi da lavoro autonomo, tra cui rientrano anche quelli di modelli/modelle, percepiti da un soggetto residente di uno Stato contraente, sono imponibili anche nello Stato in cui è situata la “base fissa”, di cui tale soggetto disponga abitualmente. Se invece l’attività produttiva di reddito non è esercitata attraverso una “base fissa”, il reddito del non residente sarà tassato solo dallo Stato di residenza. L’art. 17 del modello di convenzione OCSE, che prevede che il soggetto esercente una prestazione artistica, a prescindere dalla sussistenza di una stabile organizzazione, può essere tassato sia nello Stato di esecuzione della prestazione, che in quello di residenza, non è applicabile all’attività di modelli e modelle, con conseguente applicazione dell’art. 14 dello stesso modello.
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Sfilate e convenzioni internazionali (273 kB)
Sfilate e convenzioni internazionali - Fiscal Sentenze n. 50 - 2022
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