Lo sgravio parziale di una cartella di pagamento, per effetto della sentenza tributaria che ha ridotto la pretesa impositiva originariamente iscritta a ruolo, non richiede una motivazione particolare, non costituendo esercizio di una nuova pretesa tributaria. È quanto afferma l’ordinanza n. 12661/2016 della Sezione Sesta – T della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una controversia concernente un debito ereditario.
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Sgravio parziale. Motivazione light (140 kB)
Sgravio parziale. Motivazione light - Giustizia e sentenze n. 55 - 2016
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