Il comma 4 dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) non ha efficacia retroattiva; pertanto, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ., (differimento operante nei soli confronti dell’Amministrazione Finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto Decreto Legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente).
Enunciando questo principio di diritto, la Corte di Cassazione (sentenza n. 6743 del 2 aprile 2015) ha sconfessato l’interpretazione fornita in occasione di Telefisco 2015 dall’Agenzia delle Entrate circa l’efficacia temporale delle nuove disposizioni in materia di società estinte.
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Società. Limiti differimento estinzione (117 kB)
Società. Limiti differimento estinzione - Giustizia e sentenze n. 28-2015
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