L’agevolazione introdotta dalla L. n. 449 del 1997, art. 1, in tema di detraibilità delle spese di ristrutturazione, si riferisce alla sola ipotesi di determinazione del reddito immobiliare secondo il criterio del reddito fondiario e non anche all’ipotesi di redditi derivanti da immobili strumentali o beni merce. Tali principi non cambiano quando, il reddito sia quello personale del socio, in applicazione dell'art.5 del TUIR, poiché questo è il risultato di operazioni contabili che sono già state effettuate a monte in capo alla società. L'attività di locazione di immobili, di per sé sola, non costituisce necessariamente attività d'impresa e non comporta inevitabilmente la qualificazione dei beni che ne siano oggetto come strumentali. Il fatto che la locazione degli immobili sia compresa nell'oggetto sociale della società non equivale ad affermare che quest'ultima svolga in concreto attività commerciale, né è sufficiente a concludere che i beni locati producano reddito d'impresa, e non fondiario, e siano strumentali, e non patrimoniali, dovendo quindi escludersi la detrazione.
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Spese ristrutturazione società semplice (265 kB)
Spese ristrutturazione società semplice - Fiscal Sentenze n. 132 - 2020
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