Una volta che l’Amministrazione Finanziaria abbia accertato induttivamente il reddito d’impresa alla stregua degli elementi presuntivi risultanti dagli studi di settore, incombe sul contribuente l’onere di muovere rilievi specifici ai coefficienti parametrici applicati, nonché di dimostrare la sussistenza delle condizioni che giustifichino l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui è applicabile lo “standard” prescelto dai verificatori.
Sono questi i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10556 del 25 giugno 2012. Con tale pronuncia, la Sezione Tributaria ha respinto il ricorso del contribuente che, in sede di contraddittorio con l’Ufficio, si era limitato a dedurre, del tutto genericamente, la natura agricola del paese in cui svolgeva la sua attività e la presenza in esso di un grande supermercato.
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Studi di settore. Deduzione rilievi specifici (108 kB)
Studi di settore. Deduzione rilievi specifici - Giustizia & Sentenze N. 38-2012
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