Dal 2 aprile scorso, per effetto del D.Lgs. n. 28/2015 che ha introdotto nel codice penale l’art. 131-bis, non sono punibili i reati per i quali sia prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, oppure la pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva, quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p., l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Su questa rilevante novità normativa, che interessa anche taluni reati tributari (artt. 4, 5, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, comma 1, e 11 del D.Lgs. n. 74/2000), la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 15449/2015, secondo la quale al nuovo istituto può essere attribuita efficacia retroattiva, quindi esso vale anche per i processi in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2015, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità.
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Tenuità del fatto. La non punibilità (183 kB)
Tenuità del fatto. La non punibilità - Giustizia e sentenze n. 93 - 2015
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