Il D.L. n. 185/2008, conv. con modif. in L. n. 2/2009, ha introdotto l’art. 27, comma 16, con il quale ha previsto che, salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 del C.p.p. per il reato previsto dall'art. 10-quater, del D.Lgs .n. 74/2000, l'atto di recupero per la riscossione di crediti inesistenti compensati deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Il successivo comma 17 prevede che la norma si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/72. Verifichiamo il dettato normativo alla luce del recente intervento della Corte di Cassazione n. 24093 del 30 ottobre 2020.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Termini accertamento recupero crediti (295 kB)
Termini accertamento recupero crediti - Fiscal Sentenze n. 26 - 2021
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata