Anche in caso di imposte versate in eccedenza a seguito di intervenuta definizione, mediante accertamento con adesione, di avvisi di accertamento con cui l'Ufficio abbia rettificato i redditi di impresa per errata imputazione temporale dei componenti negativi di reddito, trova applicazione l'ordinario strumento dell'azione di rimborso delle somme indebitamente versate, da esercitarsi mediante presentazione della relativa domanda nel termine previsto a pena di decadenza dall'art. 38 del Dpr. 29 settembre 1973, n. 602, e non di quello contemplato dall'art. 21 del Dlgs. n. 546/92. Quanto alla decorrenza del termine di 48 mesi di cui all'art. 38 citato, l‘inizio non può essere fatto coincidere con la data del pagamento quando l'erroneità di questo derivi da un evento sopravvenuto e successivo che determini in modo incontrovertibile il carattere indebito della somma percepita dall'Amministrazione. E, nella specie, l'evento sopravvenuto e successivo che aveva determinato l'erroneità del versamento coincideva con il perfezionamento dell'accertamento con adesione.
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Termini rimborso versamenti (231 kB)
Termini rimborso versamenti - Giustizia e Sentenze n. 38 - 2019
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