Nelle ipotesi di sanzioni applicate per omesso invio della dichiarazione dei redditi e ommesso versamento delle imposte, la non punibilità del contribuente che abbia affidato gli adempimenti fiscali a un commercialista, dipende dalla dimostrazione di aver vigilato sulla corretta esecuzione dell'incarico e di aver fornito le somme necessarie per pagare le imposte. La culpa in vigilando non si configura a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
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Truffa del commercialista. Non punibilità (243 kB)
Truffa del commercialista. Non punibilità - Giustizia & Sentenze n. 79 - 2017
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