Non è precluso all’Agenzia delle entrate di contestare, ratione temporis, nell’ambito di applicazione della previsione di cui all’art. 2, del D.P.R. n. 322/1988, nel testo in vigore prima della modifica apportata dall’art. 7, comma 2, lett. i), del D.L. n. 70/2011, conv. con modif. in L.n.10/2011, che ha aggiunto l’art. 2, comma 8ter, il non corretto esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva da parte del contribuente che aveva già esercitato il diritto al rimborso per l’anno di imposta precedente ed abbia inteso, invece, avvalersi di un diverso regime per il recupero del credito, portando in detrazione il credito nell’annualità successiva. E’ questo sostanzialmente il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n.8291 del 15 marzo 2022.
Indice argomenti
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Premessa
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Il fatto oggetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.28291 del 15 marzo 2022
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Le motivazioni della Cassazione
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L’Esperto risponde…
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