L'obbligazione tributaria piò essere assolta, successivamente all'estrazione dal deposito, con autofatturazione, mediante il meccanismo dell'inversione contabile, chiamato reverse charge. L’autofatturazione è ormai pacificamente ammessa persino in ipotesi di cosiddetto «deposito virtuale» e dunque, ferma la legittimità dell'obbligo di procedere all’effettiva introduzione delle merce nel deposito, l'Amministrazione finanziaria, qualora il soggetto passivo, che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito, si sia illegittimamente avvalso del regime di sospensione, abbia comunque già provveduto all'adempimento, sia pure tardivo, dell'obbligazione tributaria mediante il meccanismo dell'inversione contabile, non può pretendere da questi il pagamento dell'Iva all'importazione.
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Valore in dogana e Iva a importazione (234 kB)
Valore in dogana e Iva a importazione - Giustizia e Sentenze n. 13 - 2019
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