L’obbligo del contraddittorio preventivo riguarda esclusivamente il “nuovo” redditometro. La modifica introdotta dal D.L. n. 78/2010 non vale per il passato sicché, per gli accertamenti ante 2009, l’atto non deve essere emanato, a pena di nullità, previo confronto con il contribuente. È quanto emerge dall’ordinanza 19 maggio 2016, n. 10394, della Sesta Sezione Civile della Cassazione.
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Vecchio redditometro senza contraddittorio (131 kB)
Vecchio redditometro senza contraddittorio - Giustizia e sentenze n. 48 - 2016
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