Nessun limite al diritto di difesa del contribuente che non ha esibito la documentazione richiesta in sede verifica per “manifesta difficoltà di reperimento”, come opportunamente registrato dai verbalizzanti. Affinché sia preclusa l’utilizzazione in sede amministrativa o contenziosa di un documento, è necessario non solo che esso sia stato richiesto in sede di verifica, ma anche che alla richiesta di esibizione il contribuente fosse in condizione di corrispondere positivamente adottando l'ordinaria diligenza, ossia che il documento richiesto fosse in suo possesso o fosse da lui agevolmente e tempestivamente reperibile, in originale o in copia, presso chi lo possedeva.
Lo ha precisato la sentenza 10 dicembre 2013, n. 27595, della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile T.
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Verifiche. Utilizzabili documenti non esibiti (91 kB)
Verifiche. Utilizzabili documenti non esibiti - Giustizia & Sentenze N. 3-2014
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