L’affitto d’azienda si sostanzia in un contratto per mezzo del quale il concedente trasferisce all’affittuario il godimento di un’azienda, ossia “il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” come previsto dall’articolo 2555 del codice civile.
Nel contratto di affitto d’azienda, come precisato in premessa, il locatore trasferisce all’affittuario il diritto al godimento dell’azienda a fronte del pagamento di un canone periodico e, per un periodo di tempo limitato, costituendo, un diritto personale di godimento dell’azienda da parte dell’affittuario.
La giurisprudenza ha chiarito che, per trattarsi di affitto d’azienda, non è necessario che siano ceduti in godimento tutti gli elementi che normalmente la costituiscono, ma è sufficiente che lo siano alcuni, purché nel complesso di beni ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’impresa. L’affitto d’azienda quindi, può avere a riferimento l’unico complesso dei beni organizzato dall’imprenditore, o un ramo d’azienda.
Il Codice civile non detta una disciplina articolata dell’affitto di azienda, ma si limita a rinviare per mezzo dell’art. 2562 del Codice civile alla disciplina dell’usufrutto di azienda, prevista dall’articolo 2561 del Codice civile.
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Affitto di azienda. Aspetti civilistici contabili e fiscali (110 kB)
Affitto di azienda. Aspetti civilistici contabili e fiscali - Fisco e Contabilità n. 33 - 2016
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