Con il Bilancio 2014 il fabbricato deve essere contabilizzato in modo distinto rispetto all’area su cui poggia. L’art. 36, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, aveva introdotto una rilevante, quanto penalizzate, disposizione che prevede l'indeducibilità dei costi riferiti ai terreni su cui insistono i fabbricati strumentali, nonché dei relativi terreni pertinenziali.
Pertanto, l'ammortamento del fabbricato deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui insiste e di quelle pertinenziali.
La nuova interpretazione del principio contabile OIC n. 16, mira a evidenziare lo spaccamento tra area e fabbricato che, deve essere fatta in maniera oggettiva, anche ricorrendo a stime, se necessario. Non si potrà più presentare l’ipotesi passata in cui, vi era la possibilità di non scorporare il valore del terreno se esso tendeva a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica della zona: il terreno e il relativo fondo di accantonamento dovranno essere rilevati distintamente.
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Aree fabbricati da separare (214 kB)
Aree fabbricati da separare - Fisco & Contabilità N. 3-2015
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