I beni acquisiti dall’impresa mediante i contratti di leasing, possono essere rivalutati solo dopo l’esercizio dell’opzione di riscatto, in quanto, è da tale momento che gli stessi sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice. I maggiori valori attribuiti in sede di rivalutazione, si considerano riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, applicando un’imposta sostitutiva del 10 per cento per i beni non ammortizzabili e del 12 per cento per quelli ammortizzabili.
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Beni in leasing - Fisco e Contabilità n. 19 - 2020
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