Come noto, l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto, e comunque non oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio d’esercizio.
È tuttavia possibile approvare il bilancio entro un maggior termine (comunque non superiore a 180 giorni) nel caso in cui:
- lo statuto lo preveda;
- la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
In considerazione di quanto sopra esposto si sottolinea che, mentre nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, gli amministratori dovranno semplicemente richiamare l’obbligo della sua redazione, qualora ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società sarà necessario indicare la specifica motivazione che ha reso necessario il rinvio.
A tal proposito, merita di essere ricordato che tra le «particolari esigenze» che giustificano l’eventuale proroga, vi può essere la necessità di valutare le partecipazioni detenute nelle società controllate o collegate, come anche l'esistenza di un'organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata, oppure l’ampliamento dell’organizzazione territoriale o le dimissioni degli amministratori in prossimità del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria.
Al contrario, non possono essere annoverate tra le “particolari esigenze” che giustificano il differimento, eventuali problematiche fiscali, connesse, ad esempio, al ritardo degli studi di settore o ad una norma di difficile interpretazione, oppure la presenza di gravi squilibri economici, finanziari e patrimoniali.
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Bilancio. Approvazione tardiva (139 kB)
Bilancio. Approvazione tardiva - Fisco & Contabilità N. 23-2014
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