Il credito d’imposta spetta nell’esercizio in cui l’investimento si considera effettuato. Dunque in base all’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir, fatti salvi casi eccezionali, tale momento coincide con il concetto civilistico di effettuazione e, in particolare, con le regole dettate dal principio contabile Oic 16. Il credito d’imposta, contabilmente, deve essere imputato nella voce C.II 4-bis “crediti tributari”, evidenziando l’importo recuperabile oltre l’esercizio successivo, con contropartita nel conto economico la voce 22, relativa alle imposte sul reddito dell’esercizio: il credito deve essere utilizzato in compensazione in tre quote annuali di pari importo. La prima quota annuale è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è effettuato l’investimento: lo stato patrimoniale di tale esercizio evidenzierà che il credito è esigibile oltre l’esercizio successivo. Negli esercizi in cui il credito è utilizzato in compensazione per il pagamento di tributi e contributi, è stornato con contropartita il debito tributario: pertanto, in tali esercizi il conto economico non è più interessato alla sorte del contributo, mentre nello stato patrimoniale il credito è utilizzato per il pagamento del debito. Nelle ipotesi di revoca del contributo previste dalla norma e d’indebito utilizzo dello stesso, il conto economico rileverà il costo nella voce E.21 con contropartita il debito tributario, a cui seguirà il versamento maggiorato di interessi e sanzioni.
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Bonus macchinari - Fisco & Contabilità N. 31-2014
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