Il codice civile prescrive all’art. 2424 che in calce al prospetto di bilancio dello stato patrimoniale vengano indicate le garanzie prestate direttamente o indirettamente e gli altri conti d’ordine e all’art. 2427 che nella nota integrativa siano evidenziati gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. Ulteriori conti d’ordine, la cui indicazione sia utile al fine di poter valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società vanno inclusi oltre ai precedenti. Tali previsioni civilistiche impongono alle imprese che si stanno accingendo a chiudere i bilanci al 31.12.2011 di controllare se siano stati aperti detti conti e se i valori nella documentazione in loro possesso coincidano con quelli riscontrati nella contabilità. Solo dopo tali controlli, può essere redatto un bilancio di esercizio completo e nel rispetto delle norme.
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Conti di ordine - Fisco & Contabilità N. 17-2012
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