L’articolo 2435, comma 1, C.c., stabilisce che entro 30 giorni dall’approvazione gli amministratori devono depositare presso il Registro delle Imprese una copia del bilancio d’esercizio, completo di tutti gli allegati e del verbale di approvazione. La norma citata infatti così recita:
- “Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro
delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata”.
Il bilancio deve essere depositato presso il Registro delle Imprese competente in base all’ubicazione della sede legale della società o del consorzio, oppure della sede secondaria in caso di società estera.
Il bilancio può essere depositato utilizzando una delle seguenti modalità: invio con firma digitale; cd rom, chiavetta USB con firma digitale; bilancio on-line.
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Deposito bilancio online (2.1 MB)
Deposito bilancio online - Fisco & Contabilità N. 19-2015
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