Il D.Lgs. n. 139/2015, nel riformare la disciplina di bilancio ha previsto che i costi di pubblicità e ricerca non possono più essere capitalizzati.
In considerazione delle novità introdotte dubbi potrebbero sorgere con riferimento ai costi di pubblicità e ricerca già iscritti nell’attivo patrimoniale prima delle novità introdotte.
Sul punto il principio contabile OIC 24 ha chiarito che i costi di pubblicità:
- possono essere riclassificati ed accolti nella voce B11 “Costi di impianto e di ampliamento”, se soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, appunto, dei costi di impianto e di ampliamento;
- devono essere eliminati dall’attivo patrimoniale se non soddisfano i requisiti per poter essere riclassificati tra i costi di impianto e di ampliamento. In tal caso, gli effetti dovranno essere rilevati retroattivamente ai sensi del principio contabile OIC 29.
Lo stesso principio contabile ha altresì previsto che i costi di ricerca:
- continuano ad essere iscritti nella voce BI2 “Costi di sviluppo” se soddisfano i criteri per l’iscrizione nell’attivo patrimoniale attualmente previsti dal principio contabile OIC 24;
- devono essere eliminati retroattivamente dall’attivo patrimoniale se non rispettano i requisiti di capitalizzazione previsti per i costi di sviluppo.
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Eliminazione spese pubblicità dal bilancio (317 kB)
Eliminazione spese pubblicità dal bilancio - Fisco e Contabilità n. 17 - 2017
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