3 febbraio 2016

Fondi per rischi e oneri

Fisco e Contabilità n. 4-2016

Il principio contabile OIC 31, emanato nell’agosto 2014, è dedicato ai criteri di rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi e oneri.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Per quanto riguarda l’entità dei fondi per rischi e oneri, è possibile far riferimento ai principi generali di bilancio.
Sarà quindi necessario individuare la miglior stima dei costi alla data di bilancio, tenendo altresì conto delle spese legali necessarie per fronteggiare le passività che sono determinabili in modo non aleatorio.
Potrà pertanto accadere che non sia individuabile un valore unico, ma il processo di misurazione potrebbe concludersi con l’individuazione di un intervallo di valori: in questo caso l’accantonamento rappresenterà “la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati”.
In ogni caso, il principio contabile chiarisce che i fondi per rischi e oneri non sono soggetti ad attualizzazione.
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Fondi per rischi e oneri - Fisco e Contabilità n. 4-2016
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