L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 62/E/2017 si è espressa sul tema del trattamento fiscale delle riserve nel caso in cui venga posa in essere un’operazione di fusione c.d. “inversa”. Infatti, secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 4, dovrà esservi una sostanziale uguaglianza tra il patrimonio che emerge nel caso in cui la fusione sia diretta oppure inversa. L’Agenzia, pur ribadendo questo concetto, afferma che, in termini qualitativi, sopravvive il patrimonio netto della società incorporante e questo ha effetto sul trattamento fiscale delle riserve rimanenti.
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Fusione inersa e stratificazione delle riserve (297 kB)
Fusione inersa e stratificazione delle riserve - Fisco e Contabilita n. 39
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