Come noto, ai fini della determinazione degli elementi certi e precisi che consentono la deducibilità della perdita su crediti, il nuovo comma 5 dell’articolo 101 del TUIR prevede che tali elementi possono considerarsi realizzati, tra le altre ipotesi, anche nel caso di perdite relative a crediti di modesta entità e
per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento. Anche quest’anno, tuttavia, nonostante gli importanti chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.26/E del 2013, non mancano alcuni aspetti poco chiari in merito a questa particolare disciplina. In ogni caso, due sono i fondamentali principi che devono essere osservati. Il primo è il principio della previa imputazione al conto economico di cui all’art. 109 Tuir. Come abbiamo avuto modo di precisare anche in precedenti interventi, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il principio di previa imputazione al conto economico può ritenersi rispettato anche nel caso in cui sia stata iscritta una svalutazione non dedotta fiscalmente anziché una vera e propria perdita su crediti. Un altro principio fondamentale che regola la deduzione delle perdite su crediti, anche nel caso dei crediti di modesto ammontare, è racchiuso nell’art.106 Tuir, secondo il quale è necessario utilizzare, in primo luogo, il fondo svalutazione crediti.
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I mini crediti - Fisco & Contabilità N. 28-2014
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