Le disposizioni in merito al contenuto della nota integrativa sono previste dall'art. 2427, Codice civile e, con decorrenza 1° gennaio 2005, dal successivo art. 2427-bis c.c., introdotto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394.
Inoltre, le altre disposizioni contenute negli artt. 2423 e segg., c.c., prevedono obblighi di informazioni nelle note al bilancio. Vediamo in particolare per le immobilizzazioni materiali e immateriali quali sono le informazioni dare in nota integrativa e soprattutto le modalità di esposizione dei dati richiesti.
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Immobilizzazioni in nota integrativa (129 kB)
Immobilizzazioni in nota integrativa - Fisco & Contabilità N. 20-2013
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