La svalutazione delle immobilizzazioni materiali, frequente nell’attuale contesto di crisi economica, oltre ad a essere “obbligatoria” al verificarsi delle condizione dettate dal Codice Civile e dai principi contabili, porta con sé effetti negativi in ambito fiscale e, in particolare, sulla deducibilità degli interessi passivi. L’articolo 96, comma 1, D.P.R. 917/1986 sancisce la determinazione della quota deducibile degli interessi passivi prevedendo, tra l’altro, il confronto tra gli interessi passivi e gli interessi attivi:
- nel caso in cui i primi siano inferiori ai secondi, la deducibilità è accordata per tutto l’importo;
- nel caso in cui vi sia eccedenza di interessi passivi, questa deve essere confrontata con il limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo).
La svalutazione delle immobilizzazioni materiali influisce nel calcolo del ROL.
Per quanto concerne il limite del 30% del ROL, l'art. 96, co. 2, Tuir, prevede che per risultato operativo lordo si debba intendere la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, ad esclusione delle voci di cui al numero 10, lett. a) e b), ossia:
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal Conto Economico dell'esercizio.
In tale quadro, la svalutazione delle immobilizzazioni ha un duplice effetto negativo, aumenta il costo di produzione e riduce la quota di ammortamenti effettuati. Tale effetto non viene riassorbito negli esercizi successivi.
In sostanza, l’incidenza delle svalutazioni potrebbe essere eccessivamente penalizzante nei confronti dei soggetti che potrebbero essere obbligati a svalutare le immobilizzazioni iscritte in bilancio, senza seguire il sistematico processo di ammortamento.
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Immobilizzazioni materiali e interessi passivi (114 kB)
Immobilizzazioni materiali e interessi passivi - Fisco & Contabilità N. 43-2013
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