Il comma 55, dell’art. 2 del D. L. 225/2010, prevede la trasformazione in crediti d’imposta delle differenze temporanee attive iscritte in bilancio causate dalla svalutazione di crediti non ancora dedotta ai sensi dell’art. 106, comma 3 del Tuir e dal valore dell’avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali i cui componenti sono deducibili in più periodi d’imposta. La ratio della disciplina della trasformazione delle differenze temporanee attive è di attenuare i possibili effetti che, per il settore finanziario, potrebbero derivare dalle nuove regole di Basilea 3, secondo le quali le differenze temporanee attive non potranno essere conteggiate ai fini del patrimonio di vigilanza, in quanto attività scarsamente liquide. Si fa presente che la voce 22 del Conto Economico, che accoglie le imposte sul reddito e l’IRAP al fine di fornire maggiore chiarezza al fruitore del bilancio, è stata suddivisa in “imposte correnti”, “differite” e “anticipate”.
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Imposte anticipate (134 kB)
Imposte anticipate - Fisco & Contabilità N. 12-2012
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