Con specifico riferimento alla contabilizzazione delle imposte sui redditi assume particolare rilievo il principio contabile OIC n.25. Nel rispetto dei principi di competenza e di rappresentazione veritiera e corretta, le imposte devono essere contabilizzate nello stesso esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi e i ricavi cui tale imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle stesse. In considerazione del fatto che, molto spesso, i valori civilistici sono differenti da quelli fiscali, devono essere rilevate le c.d. “Imposte differite”, ovvero le imposte correlate, per l’appunto, a tali differenze. Più nello specifico si parla di imposte differite attive quando le imposte, pur essendo di competenza di futuri esercizi, sono esigibili nell’esercizio in corso, e di imposte differite passive quando le imposte sono di competenza dell’esercizio ma si renderanno esigibili negli esercizi futuri. Con riferimento, invece, alla deducibilità fiscale dei tributi, merita di essere sottolineato come tutti i tributi siano deducibili, eccezion fatta per le imposte per le quali è prevista la rivalsa (Iva) e delle imposte sui redditi. La deducibilità è tuttavia ammessa secondo il criterio di cassa, in deroga alla regola ordinaria della competenza.
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Imposte rilevazione e deducibilità (134 kB)
Imposte rilevazione e deducibilità - Fisco & Contabilità N. 27-2014
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