Una delle più elementari forme di scambio è senza dubbio la permuta, definita, dall’articolo 1552 C.c., come il contratto avente per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro. Ancora, la sentenza n. 4000 del 15 aprile 1991 della Corte di Cassazione, ha stabilito che si configura un contratto di permuta nel caso di uno scambio di una cosa certa e determinata con un’altra, di cui siano specificamente indicate le caratteristiche e il valore e che, il permutante, si obbliga a procurarsi o a consegnare all’altro contraente, così individuando e specificando la cosa medesima, determinando, nel contempo, il trasferimento a favore della controparte.
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La contabilità e la permuta (116 kB)
La contabilità e la permuta - Fisco e Contabilità n. 38 - 2016
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