Nel caso un’impresa svolga contemporaneamente più attività, è previsto, dall’articolo 36 del D.P.R. 633/1972, che l’IVA vada applicata in maniera unitaria e congiunta per tutte. Lo stesso articolo però presenta una serie di eccezioni rispetto al principio generale in cui il contribuente può essere obbligato alla separazione delle attività, oppure può scegliere facoltativamente di applicare in maniera separata l’imposta.
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La separazione delle attività ai fini IVA (381 kB)
La separazione delle attività ai fini IVA - Fisco e contabilità n. 38 - 2017
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