Come chiarisce il nuovo Principio contabile OIC n.23, “un lavoro in corso su ordinazione (o commessa) si riferisce ad un contratto, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o di una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste”. Al termine di ogni esercizio sarà dunque necessario individuare i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio: in tutti quei casi in cui è possibile stimare con ragionevole certezza il risultato economico conseguibile, è necessario ricorrere al metodo della percentuale di completamento; mentre, solo ove ciò non sia possibile, è ammesso il ricorso al metodo della commessa completata.
I lavori in corso su ordinazione sono pertanto iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, nella voce C3 “lavori in corso su ordinazione”.
Nel caso in cui siano emesse fatture per anticipi, acconto, o altri corrispettivi non acquisiti a titolo definitivo, sarà necessario iscrivere il credito verso il cliente nello stato patrimoniale e, in contropartita, dovrà essere rilevato un debito verso il cliente stesso per gli acconti corrisposti (sarà dunque iscritto nella voce di debito D6, “acconti”). Non sarà possibile, al contrario, iscrivere già il ricavo.
Potranno invece essere rilevati tra i ricavi le somme determinate con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori a una data certa e gli acquisiti a titolo definitivo.
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Lavori in corso su ordinazione (152 kB)
Lavori in corso su ordinazione - Fisco & Contabilità N. 48-2014
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