I lavori in corso su ordinazione devono essere valutati con il criterio della percentuale di completamento. Con questo metodo i ricavi ed il margine di commessa sono rilevati negli esercizi nei quali i lavori sono eseguiti.
Con il criterio della commessa completata, invece, il risultato della commessa viene integralmente imputato nel momento in cui le opere sono ultimate e consegnate. Quindi, anche se tale metodo è sicuramente più oggettivo, genera andamenti irregolari nei risultati d’esercizio. Il criterio della commessa completata può essere utilizzato solo se non vi sono i presupposti per l’applicazione del metodo della percentuale di completamento.
Con riferimento alle commesse di durata inferiore all’anno possono essere utilizzati entrambi i criteri di valutazione, in quanto non si generano andamenti irregolari nei risultati d’esercizio.
Dal punto di vista fiscale è necessario, invece, richiamare un’importante distinzione:
- le opere che hanno durata superiore ai 12 mesi rilevano fiscalmente secondo quanto stabilito dall’articolo 93 Tuir (pertanto, al termine di ogni esercizio, dovrà essere rilevata la quota di corrispettivo già maturata);
- le opere che hanno durata inferiore a 12 mesi (anche se poste a cavallo di due esercizi), seguono le regole di cui all’articolo 92 del Tuir. Devono essere pertanto valutate in base ai costi effettivamente sostenuti nell’esercizio, come previsto per i prodotti in corso di lavorazione.
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Lavori in corso su ordinazione (106 kB)
Lavori in corso su ordinazione - Fisco & Contabilità 1-2015
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