Il legislatore ha introdotto una non trascurabile semplificazione operativa in materia di determinazione del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria su beni di proprietà dell'impresa, che trova applicazione dal 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare. In particolare, l'articolo 3, comma 16-quater, del D.L. 16/2012, ha abrogato la disposizione contenuta nel comma 6, dell'articolo 102 del Tuir, che complicava il calcolo del plafond delle manutenzioni deducibili, imponendo il ragguaglio del costo fiscale dei cespiti acquistati e ceduti in corso d'anno in proporzione alla durata di possesso. Oggi, le spese ordinarie di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni risultante dal registro dei beni ammortizzabili all'inizio dell'esercizio che, pertanto, include l'intero valore dei cespiti ceduti in corso d'anno, in quanto presenti all'inizio del periodo di imposta, mentre non considera affatto il costo dei beni acquistati successivamente nel corso dell'esercizio.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Manutenzioni su beni propri (173 kB)
Manutenzioni su beni propri - Fisco & Contabilità N. 23-2013
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata