Come noto, il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, oltre a consentire, anche a coloro che hanno più di 35 anni, la costituzione dei una Srl, ha altresì introdotto la possibilità, per tutte le Srl, di avere un capitale inferiore ai 10.000 euro. È stato, tuttavia, previsto che, ove una Srl abbia un capitale inferiore a 10.000 euro, la stessa dovrà accantonare una somma pari ad almeno 1/5 degli utili in bilancio, sino a quando il capitale, sommato alla riserva, non abbia raggiunto il previsto limite dei 10.000 euro. Inoltre, i conferimenti iniziali dovranno essere necessariamente effettuati in denaro. Come rileva il Notariato con il suo studio dal titolo "Le nuove Srl" (n. 892/2013 del 12 dicembre 2013), può tuttavia accadere che, anche nel caso delle Srl a capitale minimo, si vogliano effettuare conferimenti di
beni in natura. La soluzione percorribile, a tal fine, risiede nella possibilità di iscrivere tali beni ad apposita riserva, ma occorre considerare che, sebbene costituisca una soluzione legittima, quanto appena proposto non è esente da alcuni profili problematici, come ad esempio, il possibile rischio di aggiramento delle norme in tema di valutazione e stima dei conferimenti.
Il notariato si occupa anche delle conseguenze che potrebbero verificarsi una volta raggiunto il limite dei 10.000 euro fissato dalla norma. In tal caso, non è necessario imputare a capitale la riserva: potrà, quindi, accadere che una società, anche una volta raggiunta una soglia elevata di patrimonio netto, possa
continuare ad avere un capitale pari ad un euro. Sempre nell’accantonamento delle riserve, potrebbero poi sorgere dubbi in merito alla sovrapponibilità
delle due discipline: quella delle Srl a capitale ordinario e quella delle Srl a capitale minimo. Si pensi al caso di una Srl costituita con un capitale di euro 9.000: le nuove norme impongono di accantonare il 20% degli utili fino al raggiungimento della soglia dei 10.000 euro. Pertanto, dovrebbe essere sufficiente accantonare 1.000 euro. Successivamente è possibile procedere con la distribuzione integrale degli utili? Ebbene, in questo caso devono essere altresì richiamate le norme in tema di Srl ordinarie, secondo le quali è necessario accantonare il 5% degli utili netti annuali fino a quando la riserva non raggiunga un quinto del capitale sociale (ovvero 1.800 euro). Pertanto, sarà necessario accantonare il 20% degli utili fino al raggiungimento della soglia di 1.000 euro, e, successivamente, il 5% degli utili per gli altri 800 euro. Al contrario, le società a responsabilità limitata a capitale minimo che abbiano accumulato una riserva legale, che sommata al capitale sociale raggiunga la quota di 10.000 euro, non sono tenute a costituire successivamente una nuova riserva legale, secondo le norme proprie delle Srl ordinarie.
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Nuove Srl. Conferimenti-capitale e riserve (174 kB)
Nuove Srl. Conferimenti-capitale e riserve - Fisco & Contabilità N. 4-2014
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