15 ottobre 2014

Nuovo OIC 29. II parte

Fisco & Contabilità N. 37-2014

Il processo di aggiornamento del 5 agosto 2014 ha interessato, tra gli altri, anche il principio contabile 29, dedicato ai cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Ci siamo già occupati, con il precedente intervento (vedi Fisco & Contabilità n.36 dell’08.10.2014), dei cambiamenti di principi contabili e dei cambiamenti di stime contabili.
Volendoci ora concentrare sugli errori, gli eventi straordinari e i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, merita di essere sottolineato come le principali novità siano relative ai seguenti aspetti.
1. Con riferimento alla disciplina degli errori è stata eliminata la distinzione tra errori determinanti e errori non determinanti. Nell’attuale formulazione del Principio contabile, infatti, si precisa soltanto che gli errori marginali (o, addirittura irrilevanti), non possono essere assimilati a quegli errori che arrecano pregiudizio alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Pur tuttavia, data l’estrema varietà delle possibili fattispecie, il nuovo Oic 29 precisa che non è possibile definire soglie di significatività e rilevanza di un errore che possono determinare la non conformità al postulato della rappresentazione veritiera e corretta: è quindi necessario valutare il caso specifico.
2. Viene precisato che non sempre la correzione dell’errore deve transitare per il conto economico. Non si deve infatti ricorrere alla contabilizzazione della componente straordinaria di reddito nel caso in cui siano stati commessi errori nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza
diretta sul conto economico. Si pensi, a tal proposito, alle rivalutazioni iniziali di un’immobilizzazione a seguito di specifiche norme, come anche alla correzione di scritture contabili operate a seguito di operazioni di conferimento, fusione, eccetera. In tal caso, sarà necessario portare in contropartita della rettifica della componente patrimoniale interessata dall’errore le relative voci di patrimonio netto
3. La disciplina degli eventi successivi alla data di bilancio è stata trattata in maniera più esaustiva, al fine di riservare maggiore attenzione al caso in cui tali eventi possano comportare problemi di continuità aziendale.
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Nuovo OIC 29. II parte - Fisco & Contabilità N. 37-2014
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