Abbiamo visto in un precedente lavoro che il termine reverse charge, letteralmente significa “inversione del carico”, cioè, inversione del carico fiscale non in capo al soggetto normalmente tenuto all’adempimento, bensì alla sua controparte.
Quindi, in ambito IVA, il primo significato di tale inversione è diretto semplicemente ad individuare il cessionario/committente quale “debitore dell’imposta”, capovolgendo l’ordinario sistema del tributo, in cui il soggetto passivo obbligato, cioè colui che effettua una cessione di beni ovvero una prestazione di servizi è anche il debitore dell’imposta, cioè il soggetto che deve versare all’Erario l’ammontare dell’IVA incassata, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente.
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Reverse charge. Applicazione in ambito intracomunitario (518 kB)
Reverse charge. Applicazione in ambito intracomunitario - Fisco e Contabilità n. 15 - 2016
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