Le spese sostenute dai dipendenti dell’impresa per lo svolgimento dell’attività lavorativa e rimborsate dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito d’impresa secondo specifiche modalità. In primo luogo è necessario distinguere i rimborsi analitici da quelli forfettari. Con riferimento ai rimborsi analitici, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad
euro 180,76 (elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero). Inoltre, se il dipendente è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. Per i rimborsi forfettari, invece, non sono previsti limiti massimi di deducibilità in capo all’impresa. Le disposizioni in oggetto non si applicano soltanto ai lavoratori dipendenti ma anche ai collaboratori coordinati e continuativi, ai tirocinanti e agli amministratori senza partita iva.
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Rimborsi spese dipendenti e collaboratori (123 kB)
Rimborsi spese dipendenti e collaboratori - Fisco & Contabilità N. 24-2014
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