Le disposizioni in tema di rinuncia del credito da parte del socio sono state oggetto di importanti novità, sia dal punto di vista contabile che fiscale.
Dal punto di vista contabile, il nuovo principio contabile OIC n.28, così come riformulato nell’agosto 2014, prevede che la rinuncia del credito da parte del socio debba essere trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio netto e non può invece comportare la rilevazione di una sopravvenienza attiva in bilancio.
Dal punto di vista fiscale, invece, l’art. 13, c.1, lettera a) del D.Lgs. 147/15, ha introdotto il nuovo comma 4-bis all’articolo 88 del Tuir, stabilendo che la rinuncia del credito da parte del socio costituisce sopravvenienza attiva, imitatamente alla parte che eccede il relativo valore fiscale del credito stesso.
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Rinuncia credito soci (229 kB)
Rinuncia credito soci - Fisco e Contabilità n. 2 - 2016
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