Il D.L. n. 98/2011 ha modificato, per i soggetti Ires, il regime di riporto delle perdite. Per le società di capitali, a decorrere dal 2011, ai sensi dell’articolo 84, commi 1 e 2, TUIR, le perdite sono riportabili:
- nel limite dell’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- nel limite del reddito imponibile realizzato nel periodo d’imposta di utilizzo delle stesse, se relative ai primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano a una nuova attività produttiva.
Il meccanismo del riporto delle perdite ex art. 84 del TUIR può portare all'iscrizione di imposte anticipate. Tale nuova modalità si ripercuote anche nelle determinazione delle imposte anticipate da iscrivere in bilancio a seguito del conseguimento della perdita.
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Riporto perdite e imposte differite (122 kB)
Riporto perdite e imposte differite - Fisco & Contabilità N. 15-2013
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