Anche quest’anno è tornata puntuale la scadenza del 17.03 per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti. Sono quindi passati al centro dell’attenzione gli apparecchi da divertimento, sebbene, molto spesso, si faccia molta confusione intorno a tale aspetto. È infatti necessario distinguere, in primo luogo, gli apparecchi a premi in denaro, da quelli che non sono a premi in denaro. Per i primi è previsto il versamento del solo Preu, mentre per i secondi è previsto il versamento dell’Isi. Inoltre, per gli apparecchi senza premi in denaro, due sono le soluzioni offerte dal nostro ordinamento in tema di Iva. Gli esercenti potranno infatti decidere se versare l’Iva in misura forfettaria (ed è questo il regime naturale previsto), o seguendo il regime analitico (esprimendo, in tal caso, la volontà dell’opzione). Con riferimento, invece ai giochi con vincite in denaro (le c.d. “slot machine”), è prevista l’esenzione Iva, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/72. La Finanziaria 2005 ha, inoltre, “allargato” tale regime di esenzione anche ai rapporti tra concessionari e terzi incaricati alla raccolta.
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Sale slot. Aspetti contabili e fiscali (162 kB)
Sale slot. Aspetti contabili e fiscali - Fisco & Contabilità N. 10-2014
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