Come chiarisce il principio contabile OIC n.18, è possibile procedere alla rilevazione di un rateo o di un risconto solo nei seguenti casi.
- “Il contratto inizia in un esercizio e termina nell’esercizio successivo;
- Il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
- L’entità dei ratei e dei risconti varia con il trascorrere del tempo.”
Occorre prestare particolare attenzione pertanto, in occasione delle rilevazioni contabili, in quanto non è invece corretto rilevare un rateo o un risconto nel caso in cui la competenza sia maturata per intero nell’esercizio in cui si riferisce il bilancio (o in quello successivo).
Si pensi, a tal proposito, ai debiti verso dipendenti relativi alla 14esima mensilità, alle competenze non ancora accreditate/addebitate sui conti correnti bancari e le fatture ricevute nell’esercizio successivo ma interamente di competenza di quello precedente.
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Scritture di assestamento 2^parte (242 kB)
Scritture di assestamento 2^parte - Fisco e Contabilità n. 46 - 2015
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