L'art. 2, commi 36-decies e 36-duodecies del D.L. n. 138/2011, ha previsto l’applicazione della disciplina delle società non operative per le società “in perdita sistemica”. Sono considerate tali le società che dichiarano perdite fiscali per tre periodi d'imposta consecutivi o che, sempre nei tre anni, maturano una perdita per due periodi d'imposta e un reddito inferiore a quello minimo nel terzo. In entrambi i casi, le società “in perdita sistemica” sono considerate non operative a
decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo. Tale nuova presunzione produce effetti anche in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 1 della Legge n. 724/1994, ovvero quando i ricavi dichiarati sono superiori a quelli minimi determinati con l'applicazione delle percentuali previste. Di conseguenza, chi ha realizzato delle perdite nel triennio 2010 – 2012, a partire dal 2013 sarà considerato non operativo e dovrà dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto determinato ai sensi dell’art. 30, L. 724/1994. Nel presente intervento, dopo aver brevemente delineato l’istituto delle società in perdita sistemica, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria in Telefisco 2013, analizzeremo la corretta valutazione di alcune voci contabili come, ad esempio, spese pluriennali, crediti, rimanenze, imposte differite, che potrebbero essere utilizzate come leva dalle società in perdita sistemica.
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Società perdita sistemica. Chiarimenti Fisco (214 kB)
Società perdita sistemica. Chiarimenti Fisco - Fisco & Contabilità N. 6-2013
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