Recenti interventi della Suprema Corte hanno analizzato i profili contabili e fiscali delle spese di manutenzione straordinarie su beni di terzi.
Di notevole rilievo la possibilità di dedurre i suddetti costi da parte del locatario. Contrariamente da quando affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 13327/2011, nella recente sentenza 13494/2015, è stato affermato il principio in base al quale contrasterebbe con il principio di inerenza ritenere tali spese deducibili “senza precisare l’eventuale esistenza ed idoneità della fonte contrattuale di tale obbligo di pagamento in capo alla contribuente”.
In sostanza, la deducibilità delle suddette spese dipende dalle pattuizioni contrattuali che ripartiscono l’obbligo di sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria tra il proprietario e l’utilizzatore. La deducibilità è possibile a condizione che all’interno del negozio giuridico di riferimento venga stabilito in capo al locatario il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria.
Altro interessante intervento sui profili contabili dell’operazione, è contenuto nella sentenza della Cassazione 16596/2015. Nel richiamato intervento giurisprudenziale è stato statuito il principio in base al quale le spese per migliorie e incrementative sui beni di terzi detenuti in locazione, anche finanziaria, o in comodato sono capitalizzabili tra le “altre immobilizzazioni immateriali se gli stessi non sono separabili dai beni stessi, in quanto non hanno una loro autonoma funzionalità”. Nel caso in cui non si verifichino le suddette condizioni, le suddette spese andranno iscritte tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza.
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Spese manutenzione. Profili fiscali e contabili (267 kB)
Spese manutenzione. Profili fiscali e contabili - Fisco e Contabilità n. 41 - 2015
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